Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)

 

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)

 

Allo scopo di proteggere i clienti delle banche ed i loro conti correnti e conti deposito di risparmio da eventuali difficoltà economiche degli istituti di credito, da oltre un ventennio è attivo in Italia il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

Costituitosi dapprima nel 1987 nella forma di consorzio volontario, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, è successivamente divenuto un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento.

Scopo del Fondo è appunto quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate.

Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.

Con il D. Lgs. n. 659/96 (pubblicato sulla G.U. del 27 dicembre 1996 ed in vigore dall’11 gennaio 1997) è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti.

In virtù della previsione contenuta nell’art. 96 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato introdotto il principio dell’adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti.

Aderiscono così al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

Per le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia vige l’obbligo di adesione salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

Gli artt. 9-bis e 96-ter del D.Lgs. 385/1993 attribuiscono infine alla Banca d’Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell’attività dei sistemi di garanzia dei depositanti.

La Direttiva n. 94/19 CE, prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo depositante.

Il legislatore italiano ha invece recepito la direttiva con il D.L. del 4 Dic 1996 n° 659, in cui si prevede che il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD, non può essere inferiore a 103.291,38€ per depositante.

L’assicurazione sui conti correnti e conti deposito realizzata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi contribuisce alla stabilità del sistema bancario italiano.

 

 

Fonte: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (fitd.it)

 

 

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)ultima modifica: 2009-11-06T10:09:33+01:00da blogus
Reposta per primo quest’articolo